Monopattini, la targa è un obbligo ma non si attacca. L’allarme di Assoutenti

Fabrizio Cicciarelli
Pubblicato il 14 maggio 2026, 17:51
Continuano le polemiche riguardo la targa per i monopattini. A poco più di un giorno dall’entrata in vigore dell’obbligo del contrassegno, Assoutenti ha inviato un’istanza al Ministero dei Trasporti per segnalare una serie di criticità.
I proprietari che non saranno in regola entro la scadenza del 16 maggio rischiano sanzioni fino a 400 euro.
La targa non aderisce
L’associazione evidenzia un problema pratico: l’adesivo del contrassegno non garantisce un’aderenza adeguata, qualora il parafango posteriore o il piantone dello sterzo non risultino perfettamente puliti, sgrassati e asciutti al momento della posa. Esiste, quindi, il rischio concreto di distacco prematuro.
“La situazione - scrive Assoutenti - è aggravata dal fatto che le superfici destinate all'applicazione sono frequentemente curve, ruvide o realizzate in plastica porosa, rendendo di fatto impossibile far aderire l'etichetta in modo uniforme su tutta la sua estensione Il posizionamento sul parafango posteriore, poi, espone l'etichetta a forti vibrazioni durante la marcia, nonché a pioggia, fango e sbalzi di temperatura, fattori che ne accelerano il deterioramento e ne compromettono progressivamente la leggibilità”.
Antimanomissione, arma a doppio taglio
C’è poi un problema legato alla finitura antimanomissione. L‘etichetta è progettata con microtagli che ne determinano la frammentazione in caso di tentativo di rimozione, rendendo impossibile la riapposizione. “Ne consegue - prosegue l’associazione - che un posizionamento errato comporta la perdita definitiva del contrassegno e la necessità di richiederne uno nuovo, con relativi oneri a carico del cittadino”.
“Per tali motivi - sottolinea Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti - abbiamo chiesto al Mit di rendere disponibili contrassegni con caratteristiche tecniche adeguate alle molteplici tipologie di superfici presenti sui monopattini in commercio, e di valutare forme alternative di identificazione del mezzo - quali un contrassegno rigido avvitabile, un sistema QR-code su supporto rigido o un codice identificativo gestito tramite banca dati - che garantiscano le medesime finalità di tracciabilità senza i rischi di applicazione errata o deterioramento sopra descritti”.
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