Controlli auto usata: i test da effettuare

Controlli auto usata: i test da effettuare

di Redazione

29.04.2009 ( Aggiornata il 29.04.2009 11:40 )

Il controllo dell’auto usata che si vuole acquistare non è soltanto visivo. In queste righe vi suggeriamo che cosa va verificato, magari con l’aiuto di un tecnico di fiducia. In primis il classico giro di prova, dove bisogna verificare che il motore non risulti troppo rumoroso, non emetta dallo scarico fumo azzurrastro, se a benzina, o nero, se a gasolio, e tenga il minimo. Attenzione che lo sterzo non riveli le cosiddette “zone di lasco”, la macchina proceda in rettilineo senza “tirare” da una parte o dall’altra, e le marce entrino facilmente. Un paio di frenate decise, a velocità attorno a 80 km/h, permettono di valutare l’efficienza dell’impianto: l’auto non deve sbandare né a destra nè a sinistra. Eventuali scarti anomali potrebbero ricondurre a un cattivo funzionamento degli ammortizzatori, ma anche a una scorretta regolazione della convergenza e della campanatura delle ruote. Entrambi compromettono la stabilità.
Infine il decreto legislativo 24, entrato in vigore nel marzo del 2002, ha obbligato concessionari e commerciati d’auto a garantire le vetture usate per almeno un anno.
Carrozzeria
 
L’ispezione va effettuata alla luce naturale, che mette in evidenza ammaccature, interventi eseguiti male o difetti nella verniciatura. Il colore sbiadito non sempre è indice negativo: può dipendere dal tipo di vernice. Non devono esserci segni di corrosione.
Pneumatici
 
Sostituire pneumatici usurati è un costo aggiuntivo. Controllare che lo spessore del battistrada non sia inferiore a 2,5-3 mm. Il consumo deve risultare uniforme su tutte le gomme: differenze possono indicare il cattivo funzionamento delle sospensioni o ammortizzatori scarichi.
Interni
 
Il volante, i tappettini, i pedali, la pedana poggiapiedi e il pomello della leva del cambio si usurano col tempo. Un consumo evidente, specie del volante, dovrebbe insospettire nei casi in cui il chilometraggio dichiarato è basso: una impugnatura liscia è rivelatrice di almeno 80-100mila km.
Vetratura
 
Le superfici vetrate vanno controllate alla ricerca di eventuali rigature, crepe o incrinature anche piccole. È opportuno verificare l’omologazione dei vetri, il meccanismo dei cristalli delle porte, manuale oppure elettrico, e anche gli specchietti retrovisori, esterni e interni.
Guarnizioni
 
Debbono risultare morbide al tatto e non presentare rotture e screpolature. Generano fastidiosi fruscii e permettono infiltrazioni d’acqua. Questo controllo permette di verificare l’allineamento delle portiere con lo chassis: divergenze potrebbero essere la conseguenza di incidenti.
Cerniere portiere
 
Le portiere, così come il cofano e il portellone del bagagliaio, debbono aprirsi e chiudersi perfettamente. Le cerniere, i punti di attacco e pure le saldature, debbono risultare perfettamente integri, senza ruggine. Vanno controllate anche le serrature.
Motore
 
A volte l’ispezione è complicata a causa della copertura. Il motore deve presentarsi senza tracce di liquidi, che segnalerebbero una perdita. Vanno controllati le condizioni dei tubi dell’impianto di raffreddamento e lo stato della batteria, che non deve avere più di 4 anni.
Sottoscocca
 
L’ideale sarebbe mettere la vettura su un ponte. Vanno controllati lo stato dell’impianto di scarico, l’assenza di trafilaggi di olio dalla coppa e dal cambio, i semiassi e relative cuffie in gomma, che non debbono presentare tagli e il pianale, che non deve essere arrugginito.
Libretto tagliandi
 
Un'auto tagliandata ha un valore maggiore. Dal libretto è possibile verificare i km e gli interventi effettuati. Altrimenti bisogna pretendere una dichiarazione scritta dei km percorsi: in caso di alterazione si può chiedere - art. 1479 del Codice Civile - la risoluzione del contratto.
Numero telaio
 
Controllare che il numero, o codice, di telaio corrisponda con quello riportato sul libretto di circolazione. Identifica il veicolo: la composizione alfanumerica del numero di telaio è impresso con stampigliatura a freddo in fase di assemblaggio della vettura dalla Casa costruttrice.

Attenzione al contachilometri!

Alterare il contachilometri è reato. Ma purtroppo quella di tirare indietro i km è una pratica ancora diffusa. Che neppure i moderni strumenti digitali sono in grado di impedire: intervenendo sull’elettronica, infatti, è possibile diminuire il chilometraggio reale. E non si lascia traccia; a differenza di quanto avviene per i contachilometri tradizionali, dove un occhio attento può accorgersi di eventuali manomissioni. I km percorsi costituiscono sempre un parametro importante nella valutazione dell’usato. La soglia dei 100.000 rappresenta la cosiddetta barriera psicologica: la tendenza è cioè considerare quella percorrenza come un fattore di rischio. In realtà, nel caso delle vetture con motorizzazioni diesel si tratta di un chilometraggio abbastanza normale. L’unico modo di verificare, o tentare di verificare, quanti km abbia sulle spalle un modello è controllare il libretto dei tagliandi, se la vettura ne è provvista, nel quale sono certificati gli interventi di manutenzione.



Passaggio di Proprietà

Col decreto legge nr. 223 del 4 luglio 2006, per il passaggio di proprietà non è più necessario l’intervento del notaio. Per autenticare le firme degli atti sono autorizzati anche gli uffici comunali, i titolari di sportelli telematici dell’automobilista (STA) cioè le Delegazioni dell’ACI e le agenzie di consulenza automobilistica che hanno attivato lo STA e gli uffici provinciali della motorizzazione e dell’Aci–PRA. L’argomento merita tuttavia un paio di considerazioni. Rinunciare al notaio non dà un grande vantaggio economico: l’onorario era di 20 euro più Iva, per le vetture con cilindrata sotto i 2 litri, e di 30 euro più Iva, per quelle di cilindrata superiore. La spesa è oggi nella maggior parte dei casi assorbita dalle agenzie private come “spese di agenzia”. Il notaio è un pubblico ufficiale che nella compravendita assume su di sé la responsabilità della trattativa; garantisce la procedura, risponde civilmente e penalmente di errori, e immette nelle banche dati solo informazioni certe. Insomma resta una garanzia: di fronte a un notaio è difficile dichiarare il falso.
Euro1 - da 1 gennaio 1993
91/441/CEE
91/542/CEE-A
93/59/CEE
Euro2 - da 1 gennaio 1997
91/542/CE-B
94/12/CEE
96/1/CEE
96/44/CEE
96/69/CE
98/77/CE
Euro3 - da 1 gennaio 2001
98/69/CE
98/77/CE-A
1999/96/CE
1999/102/CE-A
2001/1/CE-A
2001/27/CE
2001/100/CE-A
2002/80/CE-A
2003/76/CE-A
Euro4 - da 1 gennaio 2006
98/69/CE-B
98/77/CE-B
1999/96/CE-B
1999/102/CE-B
2001/1/CE-B
2001/27/CE-B
2001/100/CE-B
2002/80/CE-B
2003/76/CE-B
Euro5
1999/96/CE RIGA B2
1999/96/CE RIGA C (ECOL. MIGLIORATO)
2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B2
2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)
2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)
2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)
RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)
2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)

Risposta al commento: "garanzia legale di conformità l'unica obbligatoria per legge"


Precisiamo innanzi tutto che: la vendita è un contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà verso il corrispettivo di un prezzo ed è perciò sempre regolata da un impegno o un attestato scritto; il venditore è qualsiasi persona fisica o giuridica che in base a un contratto vende beni di consumo nell'ambito della propria attività commerciale o professionale; la garanzia è l’impegno di un venditore oppure di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, di sostituire, di riparare, o di intervenire sul bene qualora esso non dovesse corrispondere alle condizioni specificate nella dichiarazione di garanzia, ma anche nella pubblicità.
La Garanzia Legale di Conformità, che non può essere assolutamente negata e non può avere un costo, ha messo chi vende di fronte a un obbligo, e cioè che non può tralasciare i difetti che si verificano dopo la vendita. Essa comprende anche la tradizionale garanzia della Casa automobilistica costruttrice. La GLC è stata introdotta a seguito del Decreto Legislativo numero 24 emanato il 2 febbraio 2002 – attuazione della direttiva CE numero 44/1999 – e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo quindi entrato in vigore il 23 marzo dello stesso anno, e vale soltanto per le contrattazioni tra commercianti e privati. Rimangono perciò esclusi dall’applicabilità del DL 24 gli acquisti stipulati tra privati.
La Garanzia Legale di Conformità fornisce quindi al consumatore una tutela maggiore rispetto al passato, ma ancora non lo copre completamente dai rischi di truffe e da comportamenti disonesti se non addirittura illegali. Ci riferiamo, per esempio, alla postilla conosciuta come “visto e piaciuto” che purtroppo compare ancora con una certa frequenza nei contratti di acquisto di automobili di occasione; ma che spesso non si rivelano affatto “occasioni”. Citiamo, in tal senso, una recente vicenda giudiziaria nella quale il Giudice di Pace di Avezzano, in provincia dell’Aquila, ha condannato un rivenditore di auto al pagamento di oltre 2.500 euro, più le spese legali, quale rimborso a seguito della vendita di una macchina di seconda mano che subito dopo l’acquisto ha cominciato a evidenziare parecchi difetti non riconosciuti come tali dal commerciante, e perciò non risarciti come spese sostenute nel frattempo da chi l’aveva acquistata. A propria difesa il venditore aveva sostenuto che: “L’acquirente ha provveduto all'acquisto del veicolo, visto e piaciuto nello stato in cui si trovava”.
Nel caso che una vettura sia venduta con regolare fattura da un commerciante a un possessore di partita Iva non si applica la normativa, ma intervengono gli articoli 1490, 1492, 1493, 1495 e 1497 del Codice Civile. Che recitano: art. 1490 “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”; art 1492 “Se la cosa è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto”; art 1493 “In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti fatti per la vendita”; art 1495 “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta”; art 1497 “Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi”.
La Garanzia Legale di Conformità non può essere inferiore a 12 mesi – ovvero almeno di un anno dalla consegna – e qualora comparissero clausole restrittive, o vessatorie, dei diritti del consumatore esse risulterebbero nulle. Nel caso che la contrattazione di vendita dell’automobile usata avvenga dentro i locali del commerciante – il riferimento è naturalmente ad attività che operano in piena legalità e conformità di legge, quali spa, srl, snc, sas, ditte individuali – ed essa risultasse in carico al commerciante e il prezzo è trattato da chi vende, la cessione è agli effetti di legge effettuata da chi vende: è la vendita per procura, che è molto diffusa. I rivenditori professionalmente seri avvertono sempre il cliente che stanno vendendo per procura, e rilasciano la garanzia. Capita, però, che la macchina sia in carico al rivenditore e il negoziato abbia luogo in assenza del vero proprietario della vettura. In questo caso la vendita va comunque considerata non come avvenuta tra privati, che escluderebbe il rilascio della garanzia, ma tra società e privato. E dà perciò diritto alla garanzia. In circostanze come questa è buona norma farsi accompagnare da una persona che possa testimoniare che la trattativa è avvenuta direttamente con il rivenditore e all’interno del salone.
C’è poi un’altra garanzia, la Garanzia Convenzionale Ulteriore. È un servizio addizionale, o integrativo, utile al cliente e non è obbligatoria. Se sottoscritta, tuttavia, la GCU vincola chi vende a farsi carico di eventuali guasti, a patto che l’utilizzo della vettura non risulti scorretto. È in sostanza un impegno di correttezza commerciale generalmente conosciuto come Usato Garantito, promosso dalle reti di vendita dei concessionari ufficiali delle più importanti Case automobilistiche presenti in Italia.
Ma ritorniamo alla Garanzia Legale di Conformità. Essa ha un’inquadrata legislativa nell’articolo 1519-bis Codice Civile, che definisce le nozioni di consumatore, di venditore, di produttore, di riparazione, di garanzia convenzionale ulteriore e di beni di consumo. L’articolo 1519-bis recita infatti “Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Ai fini del presente paragrafo si intende per: a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l'energia elettrica; c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo; d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo; e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità; f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”. L’ultimo comma estende appunto la disciplina alla vendita di beni usati; nel nostro caso le vetture di seconda mano. Ma è qui che la faccenda può farsi difficile. Capita spesso, infatti, che quando chi ha comperato una automobile d’occasione segnala i difetti del mezzo, il venditore non intende farsi carico delle spese di riparazione, sostenendo che l’inconveniente è riconducibile al “pregresso utilizzo” e “all’uso normale” della vettura da parte del precedente proprietario. Se si tratta di guasti normali – quale, per esempio, la rottura del cambio – chi ha comperato ha scarse chances di spuntarla anche in sede giudiziaria. Può finire meglio, invece, qualora l’automobile acquistata sia seminuova e il danno risulti tale da indurre a ritenere che esso sia originario. Va comunque affermato che, secondo le norme europee, se la rottura si verifica nei 6 mesi successivi dalla vendita, va tenuto conto del fatto che essa sia dovuta a un difetto originario, “a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene”, specificano sempre le stesse norme della Comunità Europea.
Gli articoli del Codice Civile sulla “Disciplina della vendita dei beni di consumo” successivi al 159-bis sono: 1519-ter che tratta la conformità al contratto; 1519-quater sui diritti del consumatore; 1519-quinquies sul diritto di regresso; 1519-sexies sui termini (“ll venditore è responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”); 1519-septies sulla garanzia convenzionale.
Tutto ciò avevamo tentato di sintetizzarlo nelle precedenti risposte. Ci auguriamo che adesso Lei possa trovare un responso esauriente.

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