Perquisizione e ispezione auto, ASAPS fa chiarezza

Perquisizione e ispezione auto, ASAPS fa chiarezza
Non esiste “l’ispezione” o la “perquisizione” ma esistono più poteri di ispezione e più poteri di perquisizione

di Redazione

19.03.2015 ( Aggiornata il 19.03.2015 08:50 )

Riprendiamo questo interessante articolo del "Centauro" (la rivista della sicurezza stradale di ASAPS) , a firma di Roberto Russo, tenente della G.d.F., che illustra le dinamiche di perquisizione e ispezione dei veicoli.   Non esiste “l’ispezione” o la “perquisizione” ma esistono più poteri di ispezione e più poteri di perquisizione, ne deriva che la differenza tra i due termini non è letterale e non distingue un controllo sommario da uno approfondito. In quanto parte della pubblica amministrazione, l’appartenente alle FF.OO. esercita dei poteri coercitivi, ovvero senza o contro la volontà altrui (il soggetto sottoposto a controllo) ma nel farlo agisce secondo il cosiddetto “diritto negativo” può impiegare solo i poteri previsti dalle norme, solo nei casi previsti dalle stesse. La perquisizione in senso stretto è solo quella prevista dal Codice di Procedura Penale, in particolare dall’art. 352, ed è definibile quale atto di coercizione diretto a individuare e ad acquisire cose o tracce pertinenti al reato ovvero eseguire l’arresto dell’imputato o dell’evaso. L’interesse tutelato è l’acquisizione di fonti di prova a scapito, purtroppo ma necessariamente, delle libertà fondamentali dell’inviolabilità del domicilio e della libertà personale. Per voler essere schematici, nella flagranza del reato e quando vi siano motivi d’urgenza che non consentano di venire preventivamente autorizzati dall’autorità giudiziaria, gli Ufficiali di P.G., individuati dall’art. 57 c.p. e, in casi di necessità e urgenza anche gli agenti di P.G., ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 271/89, espletando le funzioni di polizia giudiziaria secondo l’art. 55 c.p. , in particolare la ricerca di fonti di prova, possono effettuare perquisizioni sia locale che personali. Per procedere ad una perquisizione elemento fondamentale è dunque la flagranza nella commissione di un reato, alla ricerca dei cui mezzi o delle cui fonti di prova è diretta l’attività denominata perquisizione che si sostanzia nel più approfondito dei controlli. In generale si parlerà di perquisizione con riferimento solo all’art. 352, ovvero posteriormente alla commissione di un reato e subordinando l’attività alla ricerca di mezzi di prova, mentre nei casi di controllo dei veicoli a seguito di posti di controllo o comunque in assenza di flagranza di reato, si parlerà invece di ispezione (con la sola eccezione di una tipologia di controllo che viene definita perquisizione, quello per fini di pubblica sicurezza) perché non si agisce come polizia giudiziaria, funzione repressiva diretta alla ricerca degli autori e delle fonti di prova, ma come funzione preventiva di sicurezza, con poteri pertanto che non provengono dall’art 352 c.p. ma da altre norme, ma l’attività posta in essere, ovvero una ricerca approfondita, è uguale nella sostanza. Cosi come quando nelle specifiche norme si parlerà di perquisizione non si intenderà quella dell’art. 352 in quanto attività preventiva e non nella flagranza del reato. A supporto di quanto sopra si riporta: “La perquisizione prevista dall’art. 103 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) si differenzia da quella prevista dal codice di rito penale perché, diversamente da quest’ultima, non presuppone necessariamente una preesistente notizia di reato e non è quindi funzionale alla ricerca e all’acquisizione della prova di un reato di cui consti già l’esistenza, ma può rientrare anche in un’attività di carattere preventivo e comunque collocata in ambito più ampio di quella di polizia giudiziaria. Ne consegue che essa non comporta l’automatica attribuzione della qualità di indagato alla persona nei cui confronti è eseguita, con le relative conseguenze sul piano processuale e, in particolare, su quello del diritto di difesa”. (sentenza 5 giugno 2003, n. 24621 Cassazione penale, sez IV) E ancora: “l’attività disciplinata dall'art. 103 del D.P.R. n. 309/1990 non consiste in una formale perquisizione ai sensi dell'art. 352 del codice di procedura penale, differenziandosi da quest'ultima sia per la natura e la qualità dell'intervento, che è definito legislativamente di controllo e ispezione, sia per la sua specifica funzione. La perquisizione e l'ispezione previste dal codice di procedura penale presuppongono sempre la commissione di un reato, mentre i poteri concessi alla polizia giudiziaria dall'art. 103 del D.P.R. n. 309 del 1990 sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo” (sentenze Cass. Pen., 4 giugno 1996, n. 5547, e 22 gennaio 2003, n. 3029) E’ importante ribadire, che i singoli poteri ispettivi potranno essere impiegati solo nei casi previsti dalla singola norma e solo con i presupposti e le garanzie in essa richiamati Roberto Russo        
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