Cosa
succederà il 3 novembre quando sarà operativa la
circolare del Ministero dell’Interno del 10 luglio 2014? Cosa bisognerà fare per mantenere in regola il canonico trio della circolazione su quattro ruote, ovvero
auto, patente e libretto?
Nella sostanza
i privati non devono fare nulla.
La propria auto potrà essere prestata a un familiare o a un convivente senza nessun ricorso alla burocrazia. La necessità imprevista o anche per un qualsiasi evento particolare (manutenzione, vendita, guasto) non poterà a nessuna sanzione se
sulla patente il nome sarà diverso da quello della carata di circolazione.
La norma sull’intestazione temporanea dei veicoli che sarà applicata da lunedì prossimo, il 3 novembre varrà nel caso delle seguenti applicazioni con
atto formale (
in assenza di questo il chi guida non ha nessun obbligo a patente e carta di circolazione con lo stesso titolare) che attesti, per fisica o giuridica, a la
disponibilità per
più di 30 giorni consecutivi di auto, autocarro o moto.
I casi, ripetiamo sempre in
presenza di un atto formale, sono per il
comodato gratuito, per un
contratto di locazione senza conducente, per un
affidamento in custodia giudiziale, per disponibilità di
veicoli intestati a minori o interdetti, per
erede con un’auto di un defunto, per un
veicolo intestato ad altri in cambio di un canone, con subentro di proprietà alla fine del contratto (
rent a buy).
Auto, patente e libretto: quando ricorrere al comodato d'uso
Solo in questi casi bisogna aggiornare la carta di circolazione.
Ovvero se si presta un’auto ad un parente, convivente o anche semplicemente un conoscente o un amico non bisogna aggiornare nessun documento. Anche perché sarebbe un controllo impossibile e ingiusto per Polizia, Carabinieri, vigili urbani o pubblica amministrazione. Ovvio che se il “prestito” gratuito dell’auto dovesse diventare molto lungo, è consigliabile, per evitare qualsiasi problema, regolamentare la situazione con un
contratto di comodato d’uso gratuito e ufficializzarlo alla Motorizzazione Civile.