07.05.2025 ( Aggiornata il 08.05.2025 09:34 )
Uno dei punti più dibattuti della riforma del Codice della strada ha riguardato l’articolo 187, relativo all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope prima di mettersi alla guida e la sospensione della patente.
Con una circolare diffusa ai prefetti, emanata dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Salute, vengono fissate nuove linee guida per accertare un nesso temporale recente tra l’assunzione delle sostanze e la guida di un veicolo. Si allenta la stretta prevista dalla nuova formulazione dell’articolo 187, che ha eliminato l'esistenza di uno stato di alterazione psico-fisica, prevedendo la sospensione della patente da 1 a 2 anni alla sola positività al test.
La circolare permette di superare il caso di una positività a un test effettuato anche a distanza di giorni dall’assunzione della sostanza stupefacente o psicotropa. Per farlo, prescrive l’esecuzione di “analisi di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici” (test salivare) che sono in grado di circoscrivere l’assunzione in un periodo di tempo definito.
Occorre provare, cioè, che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida. In termini più scientifici, che i metaboliti siano ancora attivi.
Le analisi prescritte dalla circolare sono il prelievo di campioni ematici o la realizzazione di un test salivare. Sono due tipologie in grado di rilevare l’assunzione di sostanze stupefacenti solo per alcune ore, pertanto, ancora potenzialmente in grado di produrre effetti.
Il primo accertamento a un controllo da parte delle forze dell’ordine serve a ricercare sostanze stupefacenti, è un test di accertamento preliminare. Qualora il test dia esito non negativo, verrà effettuato un secondo, duplice, prelievo con altrettanti tamponi salivari. Sarà dalla successiva analisi del secondo tampone che potrà essere accertata la violazione per guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti e sospesa la patente da 1 a 2 anni, come previsto dall'art. 187 CdS.
I due tamponi verranno conservati in condizioni specifiche (a temperatura di 4° C, evitando il congelamento) e trasmessi al laboratorio di tossicologia forense nel “minor tempo possibile” recita la circolare. Il laboratorio dovrà fornire l'esito entro 10 giorni dal prelievo. L’automobilista, che deve essere informato sulla procedura di raccolta dei campioni, deve dichiarare l'eventuale assunzione di farmaci o terapie regolarmente prescritte che potrebbero risultare in una positività al test salivare.
Se dal test sul secondo campione salivare effettuato dal laboratorio emerge la negatività, entrambi i campioni vengono distrutti, viceversa, la positività del test anche dal secondo esame sarà la prova dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in un momento ravvicinato a quello in cui ci si è messi al volante e il successivo primo accertamento da parte delle forze dell’ordine. Ergo, si andrà in violazione all’articolo 187 del Codice della strada.
Così la circolare chiarisce e circoscrive l’assunzione delle sostanze stupefacenti in una fase a ridosso della guida di un veicolo, pertanto ancora in grado di alterare lo stato psicofisico dell’automobilista e la sua capacità di mettersi al volante. Una condizione eliminata dalla formulazione del nuovo art. 187 del Codice della Strada.
In caso di positività confermata dall’esame di laboratorio, il secondo campione salivare prelevato e trasmesso alla struttura verrà conservato per almeno 1 anno, a -18° C, per eventuali contro-esami disposti dall’autorità giudiziaria.
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