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Buche per strada a Milano: il Comune non è responsabile per "cadute visibili"

Il giudice: se l’ostacolo è evidente, la colpa è del cittadino che non adotta la dovuta prudenza, niente risarcimento
Buche per strada a Milano: il Comune non è responsabile per "cadute visibili"
© Ian Taylor, Unsplash

Luca TalottaLuca Talotta

4 ago 2025

La recente sentenza del Tribunale civile di Milano, firmata dal presidente della X sezione Damiano Spera, rappresenta una svolta per le casse comunali e per l’orientamento giuridico in materia di danni da strada. Un cittadino, caduto dal monopattino lungo un vialetto del Parco BAM (Biblioteca degli Alberi) e fratturatosi spalla e bacino a causa di una canalina passacavi, aveva citato in giudizio il Comune.

Secondo l’articolo 2051 del Codice Civile, il custode di una cosa – in questo caso il Comune per le strade – è responsabile dei danni causati da essa. Tuttavia, la sentenza stabilisce che tale responsabilità non è automatica: se il pericolo è evidente e segnalato, l’ente non deve risarcire. La canalina in questione era grigia con strisce gialle, quindi perfettamente visibile in pieno giorno, e dunque «oggettivamente evitabile» dal danneggiato.

Obbligo minimo di attenzione del cittadino

Il giudice ha richiamato l’articolo 2 della Costituzione, che impone un dovere di solidarietà sociale e di conseguenza un obbligo generale di prudenza. Questo non significa pretendere dai cittadini acrobazie o attenzioni impossibili, ma una “soglia minima” di diligenza proporzionata alla situazione.

Se un ostacolo è ben visibile, chi lo incontra deve adottare misure di autotutela: rallentare, scegliere un percorso alternativo, guardare dove mette i piedi o le ruote. Nel caso del Parco BAM, la piena visibilità della canalina ha spostato interamente la responsabilità sull’utente, escludendo ogni colpa del Comune.

Implicazioni pratiche per gli utenti

Questa sentenza avrà effetti immediati:

  • Riduzione dei risarcimenti a carico del Comune per cadute su ostacoli visibili.
  • Maggiore consapevolezza per chi si muove a piedi, in bici o in monopattino: la legge non tutela chi ignora pericoli manifesti.
  • Orientamento giurisprudenziale aggiornato, che introduce con forza il concetto di “pericolo evidente” come limite alla responsabilità oggettiva degli enti locali.

La pronuncia non assolve il Comune dall’obbligo di mantenere le strade in buone condizioni, ma sposta una parte del peso della sicurezza sugli stessi cittadini. E se da un lato questo può sembrare ragionevole, dall’altro fa temere che si apra la strada a una giustificazione per non intervenire tempestivamente su segnalazioni e manutenzioni.

Questa decisione diventa un precedente importante: chi si muove in città dovrà aumentare il livello di attenzione. Perché, a Milano, se l’ostacolo è visibile e non lo eviti, non potrai chiedere un euro di risarcimento.

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